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Aggiornamenti normativi
Amministrazione trasparente, i dati devono restare cinque anni in pubblicazione
Amministrazione trasparente, i dati devono restare cinque anni in pubblicazione Quanto devono restare in pubblicazione i dati contenuti nella sottosezione “Bandi di gara e contratti” di “Amministrazione trasparente” di una società in controllo pubblico? Cinque anni, partendo dal 1° gennaio dell’anno successivo alla pubblicazione, considerando che la pubblicazione dovrà permanere fintantoché non si possano ritenere esauriti gli effetti.E’ quanto ha chiarito il Consiglio Anac con Atto del Presidente adottato in data 8 maggio 2024, rispondendo alla richiesta di parere di una S.p.a. in controllo pubblico.Documenti, informazioni e dati oggetto di trasparenza obbligatoria sono pubblicati, di norma, per un periodo di cinque anni, decorrente dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello da cui decorre l’obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati prod...
Amministrazione trasparente, i dati devono restare cinque anni in pubblicazione Quanto devono restare in pubblicazione i dati contenuti nella sottosezione “Bandi di gara e contratti” di “Amministrazione trasparente” di una società in controllo pubblico? Cinque anni, partendo dal 1° gennaio dell’anno successivo alla pubblicazione, considerando che la pubblicazione dovrà permanere fintantoché non si possano ritenere esauriti gli effetti.E’ quanto ha chiarito il Consiglio Anac con Atto del Presidente adottato in data 8 maggio 2024, rispondendo alla richiesta di parere di una S.p.a. in controllo pubblico.Documenti, informazioni e dati oggetto di trasparenza obbligatoria sono pubblicati, di norma, per un periodo di cinque anni, decorrente dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello da cui decorre l’obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati prod...
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Servizi e forniture, servono controlli durante la fase di esecuzione non solo a posteriori in caso di lamentele I contratti di servizi e forniture richiedono da parte del direttore e del responsabile del procedimento attenti controlli in fase di esecuzione. Non è possibile giustificarsi dei mancati controlli affermando che non si sono riscontrate lamentele da parte dei fruitori del servizio.E’ quanto ha chiarito Anac con la delibera n.244, approvata dal Consiglio il 24 maggio 2024. Il caso specifico riguardava il servizio di vigilanza armata e televigilanza del palazzo della Regione Piemonte a Torino. [[CASESTUDY]] “Dall’attività di vigilanza effettuata dall’Autorità, sono emerse” – scrive Anac - “approssimazioni e carenze nell’attività di direzione, controllo e verifica in fase di esecuzione del contratto da parte del Direttore dell’esecuzione e del Responsabile d...
Servizi e forniture, servono controlli durante la fase di esecuzione non solo a posteriori in caso di lamentele I contratti di servizi e forniture richiedono da parte del direttore e del responsabile del procedimento attenti controlli in fase di esecuzione. Non è possibile giustificarsi dei mancati controlli affermando che non si sono riscontrate lamentele da parte dei fruitori del servizio.E’ quanto ha chiarito Anac con la delibera n.244, approvata dal Consiglio il 24 maggio 2024. Il caso specifico riguardava il servizio di vigilanza armata e televigilanza del palazzo della Regione Piemonte a Torino. [[CASESTUDY]] “Dall’attività di vigilanza effettuata dall’Autorità, sono emerse” – scrive Anac - “approssimazioni e carenze nell’attività di direzione, controllo e verifica in fase di esecuzione del contratto da parte del Direttore dell’esecuzione e del Responsabile d...
Il nuovo CCNL giustifica il riequilibrio del contratto (anche con variante)
E’ vero che la sentenza giunge al culmine di anni di battaglie legali, e dunque va collocata all’interno di valutazioni che tengono conto dell’impatto del contenzioso sul contratto di appalto (bandito in vigenza del vecchio 50), però merita di essere segnalata perché si afferma un principio che, ad oggi, risulta essere quantomeno controverso. Quello secondo cui i “nuovi” contratti collettivi nazionali di lavoro possono giustificare il riequilibrio del contratto, con varianti in corso di esecuzione, in particolare nei contratti di durata. [[CASESTUDY]] Vedasi infatti la posizione di Consiglio di Stato Sez. III,1309/2016 [1] e Consiglio di Stato, Sez. III, 6237/2018 [2] secondo cui l’approvazione di un nuovo CCNL non rappresenta una circostanza eccezionale. Per questo merita segnalazione Tar Campania, Napoli, Sez. I. 13/06/2024, n. 3735 che stabilisce: 3.2. In tale otti...
E’ vero che la sentenza giunge al culmine di anni di battaglie legali, e dunque va collocata all’interno di valutazioni che tengono conto dell’impatto del contenzioso sul contratto di appalto (bandito in vigenza del vecchio 50), però merita di essere segnalata perché si afferma un principio che, ad oggi, risulta essere quantomeno controverso. Quello secondo cui i “nuovi” contratti collettivi nazionali di lavoro possono giustificare il riequilibrio del contratto, con varianti in corso di esecuzione, in particolare nei contratti di durata. [[CASESTUDY]] Vedasi infatti la posizione di Consiglio di Stato Sez. III,1309/2016 [1] e Consiglio di Stato, Sez. III, 6237/2018 [2] secondo cui l’approvazione di un nuovo CCNL non rappresenta una circostanza eccezionale. Per questo merita segnalazione Tar Campania, Napoli, Sez. I. 13/06/2024, n. 3735 che stabilisce: 3.2. In tale otti...
MIT: D.Lgs. 36/2023, art. 50 co. 1 lett. a) e b) – È possibile effettuare una...
Il Supporto giuridico del Servizio Contratti Pubblici del MIT con il parere del 3 giugno 2024 n. 2386, ha risposto al seguente quesito: Nella fascia d’importo prevista per gli affidamenti diretti di cui all’art. 50, comma 1, lett. a) e b), è possibile aggravare la procedura effettuando invece una negoziata prevista dalle lett. c), d) ed e) del medesimo articolo? Qualora fosse possibile, i “termini delle procedure d’appalto”, in luogo dello “zero” previsto per l’affidamento diretto, devono invece ritenersi quelle previste dall’allegato I.3, art. 1, lett. d) ed art. 2, lett. d)? [[CASESTUDY]] Risposta aggiornata In merito al primo quesito, le indicazioni fornite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con Circolare in data 20/11/2023, sulla possibilità per le stazioni appaltanti di utilizzare per gli appalti sotto soglia ...
Il Supporto giuridico del Servizio Contratti Pubblici del MIT con il parere del 3 giugno 2024 n. 2386, ha risposto al seguente quesito: Nella fascia d’importo prevista per gli affidamenti diretti di cui all’art. 50, comma 1, lett. a) e b), è possibile aggravare la procedura effettuando invece una negoziata prevista dalle lett. c), d) ed e) del medesimo articolo? Qualora fosse possibile, i “termini delle procedure d’appalto”, in luogo dello “zero” previsto per l’affidamento diretto, devono invece ritenersi quelle previste dall’allegato I.3, art. 1, lett. d) ed art. 2, lett. d)? [[CASESTUDY]] Risposta aggiornata In merito al primo quesito, le indicazioni fornite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con Circolare in data 20/11/2023, sulla possibilità per le stazioni appaltanti di utilizzare per gli appalti sotto soglia ...
Dal 1° luglio 2024 decade la qualificazione “con riserva”
Dal 1° luglio 2024 decade la qualificazione “con riserva”. Le stazioni appaltanti interessate dovranno qualificarsi Con il 1° luglio 2024 scade la qualificazione “con riserva” finora operante per province e città metropolitane, comuni capoluogo di provincia e delle regioni, e stazioni appaltanti delle unioni di comuni costituite nelle forme previste dall’ordinamento. [[CASESTUDY]] Le stazioni appaltanti che non abbiano ancora provveduto, dovranno inviare l’istanza per la qualificazione “a regime”, che può essere presentata mediante il servizio “Qualificazione stazioni appaltanti”, disponibile nel sito istituzionale dell’ANAC al seguente indirizzo: https://www.anticorruzione.it/-/qualificazione-delle-stazioni-appaltanti-1. Nel caso in cui la stazione appaltante sia interessata alla qualificazione per entrambi i settori – “lavori” e “servizi e forniture...
Dal 1° luglio 2024 decade la qualificazione “con riserva”. Le stazioni appaltanti interessate dovranno qualificarsi Con il 1° luglio 2024 scade la qualificazione “con riserva” finora operante per province e città metropolitane, comuni capoluogo di provincia e delle regioni, e stazioni appaltanti delle unioni di comuni costituite nelle forme previste dall’ordinamento. [[CASESTUDY]] Le stazioni appaltanti che non abbiano ancora provveduto, dovranno inviare l’istanza per la qualificazione “a regime”, che può essere presentata mediante il servizio “Qualificazione stazioni appaltanti”, disponibile nel sito istituzionale dell’ANAC al seguente indirizzo: https://www.anticorruzione.it/-/qualificazione-delle-stazioni-appaltanti-1. Nel caso in cui la stazione appaltante sia interessata alla qualificazione per entrambi i settori – “lavori” e “servizi e forniture...
La convalida può intervenire anche in corso di giudizio
La ricorrente proponeva il ricorso principale, con domanda di sospensiva, impugnando il bando e gli altri atti della legge di gara, lamentando essenzialmente la mancata suddivisione in lotti della fornitura. Si costituiva in giudizio la stazione appaltante, chiedendo il rigetto del gravame. [[CASESTUDY]] La stessa stazione appaltante interveniva sugli atti di gara contestati e integrava il decreto di indizione della procedura apportando altresì una serie di modifiche al disciplinare ed al capitolato speciale. Di fronte alla rettifica degli atti impugnati, veniva proposto poi un ricorso per motivi aggiunti, con un’ulteriore istanza cautelare, contestando l’intervento della stazione appaltante soltanto in pendenza del giudizio ed in conseguenza dell’instaurazione del medesimo. Tar Lombardia, Milano, Sez. II, 12/06/2024, n. 1782 respinge il ricorso: 1.3 Il secondo motivo aggiunto ce...
La ricorrente proponeva il ricorso principale, con domanda di sospensiva, impugnando il bando e gli altri atti della legge di gara, lamentando essenzialmente la mancata suddivisione in lotti della fornitura. Si costituiva in giudizio la stazione appaltante, chiedendo il rigetto del gravame. [[CASESTUDY]] La stessa stazione appaltante interveniva sugli atti di gara contestati e integrava il decreto di indizione della procedura apportando altresì una serie di modifiche al disciplinare ed al capitolato speciale. Di fronte alla rettifica degli atti impugnati, veniva proposto poi un ricorso per motivi aggiunti, con un’ulteriore istanza cautelare, contestando l’intervento della stazione appaltante soltanto in pendenza del giudizio ed in conseguenza dell’instaurazione del medesimo. Tar Lombardia, Milano, Sez. II, 12/06/2024, n. 1782 respinge il ricorso: 1.3 Il secondo motivo aggiunto ce...
Affidamento diretto: la corretta interpretazione del Giudice amministrativo
Impeccabile la pronuncia T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 11 giugno 2024, n. 1778, che affronta il tema dell’affidamento diretto, e tra le righe sconfessa di fatto nel merito la recente pronuncia del T.A.R. Calabria (cfr. questo articolo): l’affidamento diretto, nell’ovvietà dell’assunto, non è una procedura negoziata. [[CASESTUDY]] IL CASO La ricorrente lamenta che, al di là della qualificazione indicata negli atti impugnati, la procedura espletata sarebbe, in realtà, una procedura di gara negoziata di cui all’art. 50, comma 1, lett. e) d.lgs. n. 36/2023 e non un affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 36/2023, come sarebbe dimostrato: dal fatto che è stato dato avvio ad una procedura di affidamento mediante l’adozione di una determinazione a contrarre e la trasmissione di una lettera invito a cinque operatori; dalla richiesta del posses...
Impeccabile la pronuncia T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 11 giugno 2024, n. 1778, che affronta il tema dell’affidamento diretto, e tra le righe sconfessa di fatto nel merito la recente pronuncia del T.A.R. Calabria (cfr. questo articolo): l’affidamento diretto, nell’ovvietà dell’assunto, non è una procedura negoziata. [[CASESTUDY]] IL CASO La ricorrente lamenta che, al di là della qualificazione indicata negli atti impugnati, la procedura espletata sarebbe, in realtà, una procedura di gara negoziata di cui all’art. 50, comma 1, lett. e) d.lgs. n. 36/2023 e non un affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 36/2023, come sarebbe dimostrato: dal fatto che è stato dato avvio ad una procedura di affidamento mediante l’adozione di una determinazione a contrarre e la trasmissione di una lettera invito a cinque operatori; dalla richiesta del posses...
E’ legittima l’indicazione, da parte dell’operatore economico, di maggiori...
Il Disciplinare di gara precisava che il costo della manodopera avrebbe dovuto essere almeno “pari al costo della manodopera indicato all’art. 3 del presente disciplinare, in quanto ai sensi dell’art. 41 comma 14 del Codice i costi della manodopera non sono ribassabili”. L’aggiudicataria avrebbe espresso un costo della manodopera di 764.337,00 Euro, identico, a quello calcolato in via presuntiva dalla stazione appaltante. Senonché, in una separata dichiarazione auto-certificativa, denominata “Dichiarazione ai sensi dell’art. 108, co. 9, D.Lgs. n° 36/2023”, l’aggiudicataria aveva indicato un costo della manodopera di 819.147,61 Euro, eccedente rispetto a quello inserito nel format dell’offerta economica. [[CASESTUDY]] Ciò avrebbe determinato un’assoluta incertezza ed inattendibilità dell’offerta sotto il profilo dei costi della manodopera, con conseguente dove...
Il Disciplinare di gara precisava che il costo della manodopera avrebbe dovuto essere almeno “pari al costo della manodopera indicato all’art. 3 del presente disciplinare, in quanto ai sensi dell’art. 41 comma 14 del Codice i costi della manodopera non sono ribassabili”. L’aggiudicataria avrebbe espresso un costo della manodopera di 764.337,00 Euro, identico, a quello calcolato in via presuntiva dalla stazione appaltante. Senonché, in una separata dichiarazione auto-certificativa, denominata “Dichiarazione ai sensi dell’art. 108, co. 9, D.Lgs. n° 36/2023”, l’aggiudicataria aveva indicato un costo della manodopera di 819.147,61 Euro, eccedente rispetto a quello inserito nel format dell’offerta economica. [[CASESTUDY]] Ciò avrebbe determinato un’assoluta incertezza ed inattendibilità dell’offerta sotto il profilo dei costi della manodopera, con conseguente dove...
È possibile "ricopiare" alcune parti di un'offerta tecnica presentata da un altro...
Il testo tratta un caso di presunto plagio in una gara d'appalto, sollevando il tema dell'equilibrio tra tutela della privativa industriale e favorimento della concorrenza. I punti principali sono: Un concorrente ha accusato l'aggiudicatario di aver copiato parti della sua precedente offerta tecnica, a cui la stazione appaltante aveva consentito l'accesso. Il TAR Campania con sentenza n.2228/2024 del 05/04/2024 ha stabilito che spetta all'operatore economico dimostrare che gli elementi ritenuti plagiati ricadano nella casistica di "segreti tecnici e commerciali", la cui divulgazione può essere legittimamente vietata. Non ogni elemento di originalità dell'offerta tecnica può essere considerato segreto tecnico/commerciale. Tale qualifica va riservata solo a elaborazioni specialistiche applicabili a una serie indeterminata di appalti e in grado di differenziare il servizio solo se non di...
Il testo tratta un caso di presunto plagio in una gara d'appalto, sollevando il tema dell'equilibrio tra tutela della privativa industriale e favorimento della concorrenza. I punti principali sono: Un concorrente ha accusato l'aggiudicatario di aver copiato parti della sua precedente offerta tecnica, a cui la stazione appaltante aveva consentito l'accesso. Il TAR Campania con sentenza n.2228/2024 del 05/04/2024 ha stabilito che spetta all'operatore economico dimostrare che gli elementi ritenuti plagiati ricadano nella casistica di "segreti tecnici e commerciali", la cui divulgazione può essere legittimamente vietata. Non ogni elemento di originalità dell'offerta tecnica può essere considerato segreto tecnico/commerciale. Tale qualifica va riservata solo a elaborazioni specialistiche applicabili a una serie indeterminata di appalti e in grado di differenziare il servizio solo se non di...
Il possibile “afflato selettivo” nelle procedure di coprogettazione
T.A.R. Umbria, I, 10 giugno 2024, n. 438 sul possibile afflato selettivo, per usare termini cari al Consiglio di Stato, nelle procedure di coprogettazione. “l’art. 55 del d.lgs. n. 117/2017 non obbliga l’amministrazione procedente a selezionare un solo soggetto del terzo settore con il quale avviare la co-progettazione, stabilendo soltanto che le amministrazioni pubbliche devono assicurare il coinvolgimento attivo degli enti del terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, e prevedendo poi che la co-progettazione è finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti, alla luce degli strumenti di programmazione e che l’individuazione degli enti del terzo settore con cui attivare il partenariato può avvenire anche mediante forme di...
T.A.R. Umbria, I, 10 giugno 2024, n. 438 sul possibile afflato selettivo, per usare termini cari al Consiglio di Stato, nelle procedure di coprogettazione. “l’art. 55 del d.lgs. n. 117/2017 non obbliga l’amministrazione procedente a selezionare un solo soggetto del terzo settore con il quale avviare la co-progettazione, stabilendo soltanto che le amministrazioni pubbliche devono assicurare il coinvolgimento attivo degli enti del terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, e prevedendo poi che la co-progettazione è finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti, alla luce degli strumenti di programmazione e che l’individuazione degli enti del terzo settore con cui attivare il partenariato può avvenire anche mediante forme di...
Correttezza e competenza nella disposizione delle esclusioni di gara
Il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) dell'Abruzzo ha emesso una sentenza rilevante in merito ad una contestata procedura di gara. La sentenza del 04 giugno 2024 numero 177, pronunciata dalla sezione di Pescara, ha respinto il ricorso presentato da un raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) che aveva contestato la propria esclusione da una gara d'appalto. [[CASESTUDY]] La gara in questione riguardava l'affidamento di lavori di riparazione e manutenzione delle reti idriche e fognarie per l'anno 2024, suddivisi in vari lotti. L'RTI ricorrente, composto da due società, si era classificato al primo posto nella graduatoria relativa a due dei lotti, ma era stato escluso con un provvedimento emesso il 10 gennaio 2024 dal responsabile della fase di affidamento. Le società escluse hanno presentato ricorso, chiedendo l'annullamento del provvedimento di esclusione e dell'aggiudicazione d...
Il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) dell'Abruzzo ha emesso una sentenza rilevante in merito ad una contestata procedura di gara. La sentenza del 04 giugno 2024 numero 177, pronunciata dalla sezione di Pescara, ha respinto il ricorso presentato da un raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) che aveva contestato la propria esclusione da una gara d'appalto. [[CASESTUDY]] La gara in questione riguardava l'affidamento di lavori di riparazione e manutenzione delle reti idriche e fognarie per l'anno 2024, suddivisi in vari lotti. L'RTI ricorrente, composto da due società, si era classificato al primo posto nella graduatoria relativa a due dei lotti, ma era stato escluso con un provvedimento emesso il 10 gennaio 2024 dal responsabile della fase di affidamento. Le società escluse hanno presentato ricorso, chiedendo l'annullamento del provvedimento di esclusione e dell'aggiudicazione d...
L’Amministrazione che procede alla revoca deve indicare i motivi che l’hanno...
L’Amministrazione che procede alla revoca deve, nel rispetto dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990 sull’obbligo di motivazione, indicare i motivi – vale a dire le ragioni giuridiche e fattuali – che l’hanno indotta a disporre la revoca del provvedimento. Il Tar Lombardia ribadisce come sia doverosa l’esternazione del percorso logico-giuridico seguito per giungere alla decisione adottata. [[CASESTUDY]] Questa la decisione di Tar Lombardia, Milano, Sez. II, 10/06/2024, n. 1747: La censura merita condivisione. L’art. 21 quinquies citato consente la revoca del provvedimento amministrativo per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell’adozione del provvedimento stesso oppure nell’ipotesi di nuova valutazione dell’interesse pubblico originario. L’Amministrazione che procede alla ...
L’Amministrazione che procede alla revoca deve, nel rispetto dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990 sull’obbligo di motivazione, indicare i motivi – vale a dire le ragioni giuridiche e fattuali – che l’hanno indotta a disporre la revoca del provvedimento. Il Tar Lombardia ribadisce come sia doverosa l’esternazione del percorso logico-giuridico seguito per giungere alla decisione adottata. [[CASESTUDY]] Questa la decisione di Tar Lombardia, Milano, Sez. II, 10/06/2024, n. 1747: La censura merita condivisione. L’art. 21 quinquies citato consente la revoca del provvedimento amministrativo per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell’adozione del provvedimento stesso oppure nell’ipotesi di nuova valutazione dell’interesse pubblico originario. L’Amministrazione che procede alla ...