Aggiudicazione definitiva
Comune di Calimera
Gara #185
PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 71 DEL D.LGS. 36/2023 CON IL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DEL MINOR PREZZO, AI SENSI DELL’ART. 95 DEL D.LGS N. 36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO DEI LAVORI PREVISTI DAL "PROGETTO DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL PARCO LA MANDRA", RICOMPRESO NEL PROGETTO PILOTA "SALento d'amarE" DELLA PROVINCIA DI LECCEInformazioni appalto
11/06/2025
Aperta
Lavori
€ 285.000,00
Dima Luca Maria
Categorie merceologiche
45454 - Lavori di ristrutturazione
77211 - Servizi connessi alla lavorazione boschiva
4523625 - Lavori di superficie per parchi
Lotti
Aggiudicazione definitiva
1
B73C1F2633
I13D22000000003
Solo prezzo
PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 71 DEL D.LGS. 36/2023 CON IL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DEL MINOR PREZZO, AI SENSI DELL’ART. 95 DEL D.LGS N. 36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO DEI LAVORI PREVISTI DAL
Esecuzione dei lavori previsti nella documentazione progettuale allegata.
€ 280.000,00
€ 102.489,33
€ 5.000,00
€ 233.594,69
Determinazione n. 591 del 25-07-2025
| Codice Fiscale | Denominazione | Ruolo |
|---|---|---|
| 07640380726 | MEDIL SRL |
Anomalia calcolata ai sensi dell'allegato II.2 del D.Lgs 36/2023 - Metodo A c. 1 - Sommatoria: 679.36 - Media: 28.31 - Scarto medio: 0.83 - Decremento: 0.15 - Soglia individuata: 28.99
Visualizza partecipanti
Seggio di gara
Prot_Int 0008364 - Documento nomina seggio e convocazione
03/07/2025
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63.28 kB |
| Cognome | Nome | Ruolo |
|---|---|---|
| Dima | Luca Maria | Presidente |
| Sicuro | Maria Alessandra | Componente |
| Colagiorgio | Andrea | Componente |
Scadenze
27/06/2025 09:00
03/07/2025 09:00
03/07/2025 15:30
Avvisi pubblici
Allegati
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1.11 MB | |
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allegato-3-dichiarazione-tutele.doc SHA-256: 4a8e9d39662f3164019acccad3510a10f861665167b150eae78c911ec2532f7c 11/06/2025 14:23 |
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dgue.pdf SHA-256: 93da66b206e60af290b84ebcc1a5b11a3b0a3b235fac309bba0139c08b4b77d2 11/06/2025 14:38 |
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prot-int-0008393-del-03-07-2025-documento-verbale-1-pubblica.pdf SHA-256: d2fe0129561702ee50cdf330b8178f5b68473e2bd4c66f87be0529f09fc7aca8 03/07/2025 18:39 |
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determinazioni-n.-159-2025-gen.-591.pdf SHA-256: c0a0d8500b9ae5752476a0d3c1f963557ec480615c99a62c2e5f66e6ec1de06e 31/07/2025 09:45 |
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Chiarimenti
13/06/2025 10:49
Quesito #1
La scrivente chiede:
la cat. OS30 può essere sostituita con la Og11 di cat. pari o superiore?
Grazie
la cat. OS30 può essere sostituita con la Og11 di cat. pari o superiore?
Grazie
16/06/2025 13:43
Risposta
Richiamato l’art. 6 del Disciplinare di gara e considerato quanto già espresso in precedenti pareri di precontenzioso, è “norma regolamentare cogente ed immediatamente applicabile il principio dell’assorbimento delle categorie speciali OS3, OS28 e OS30 in quella generale OG11”, attribuendo in via generale agli operatori economici qualificati nella categoria OG11 l’abilitazione ad eseguire le lavorazioni specialistiche delle categorie OS3, OS28 e OS30.
Pertanto la Stazione Appaltante conferma la possibilità di partecipare alla procedura di gara se in possesso di categoria OG11 in sostituzione alla categoria OS30.
Si porgono cordiali saluti,
Il RUP Ing. Luca Maria Dima
Pertanto la Stazione Appaltante conferma la possibilità di partecipare alla procedura di gara se in possesso di categoria OG11 in sostituzione alla categoria OS30.
Si porgono cordiali saluti,
Il RUP Ing. Luca Maria Dima
16/06/2025 16:32
Quesito #2
Salve
è possibile partecipare in assenza di attestazione soa ?
essendo in possesso dei requisiti di cui all’art. 28, dell’Allegato II.12 al D.Lgs 36/2023 per le categorie OS 24 - OG 1 - OS 30
è possibile partecipare in assenza di attestazione soa ?
essendo in possesso dei requisiti di cui all’art. 28, dell’Allegato II.12 al D.Lgs 36/2023 per le categorie OS 24 - OG 1 - OS 30
20/06/2025 18:31
Risposta
Con riferimento al quesito posto si riporta di seguito una lettura sistematica del Codice finalizzata a fornire i dovuti chiarimenti.
Ai sensi dell’art. 100 comma 4 «Per le procedure di aggiudicazione di appalti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro le stazioni appaltanti richiedono che gli operatori economici siano qualificati. L’attestazione di qualificazione è rilasciata da organismi di diritto privato autorizzati dall’ANAC. Il sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, articolato in rapporto alle categorie di opere ed all'importo delle stesse è disciplinato dall’allegato II.12. Le categorie di opere si distinguono in categorie di opere generali e categorie di opere specializzate. Il possesso di attestazione di qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da appaltare rappresenta condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione di cui al presente articolo nonché per l’esecuzione, a qualsiasi titolo, dell’appalto.»
Ai sensi dell’art. 2, comma 2, Allegato II.12 del Codice, «la qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico a partecipare alle gare e a eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto.»
Ai sensi dell’art. 30 comma 1 dell’allegato II.12 «Il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l’importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall’impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.»
Ai sensi dell’art. 28 comma 1 dell’allegato II.12 «…gli operatori economici possono partecipare agli appalti di lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 euro qualora in possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico-organizzativo:
a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore all’importo del contratto da stipulare;
b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15 per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l’importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l’importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l’importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);
c) adeguata attrezzatura tecnica».
Se ne deduce che la partecipazione alla detta gara richiede che l’o.e. necessariamente, considerato l’importo complessivo dei lavori superiore a 150.000,00 €, e gli importi della categoria prevalente OS24 e delle categorie scorporabili OG1 e OS30, debba possedere almeno qualificazione nella categoria prevalente OS24 cl. I (altrimenti il frazionamento operato delle categorie finirebbe per eludere quando disposto dall’art. 110 comma 4 in combinato disposto con l’art. 30 comma 1 dell’allegato II.12).
Per pacifica assunzione giurisprudenziale la soglia dei 150.000,00 di cui all’art. 28 richiamato, deve essere riferita alla singola categoria scorporabile e non al valore complessivo dell’appalto, al fine anche di favorire la partecipazione delle imprese, pertanto l’o.e. economico che intenda partecipare, nel caso in cui non disponga dell’attestazione SOA con esclusivo riferimento alle categorie scorporabili, può dimostrare il possesso dei requisiti “semplificati” sopra riportati.
Qualora non in possesso dell’attestazione SOA nella Categoria OS30, inoltre, l’o.e. partecipante dovrà dimostrare di possedere, l’abilitazione di cui al “Regolamento concernente l’attuazione dell’art. 11 quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248/05, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici, approvato condecreto del Ministero dello sviluppo economico n. 37 del 22.01.2008” ad operare nell’ambito dei seguenti rispettivi impianti:
- art. 1 comma 2 lett. a) D.M. Sviluppo Economico n.37/2008 per eseguire gli impianti elettrici;
- art. 1 comma 2 lett. c) D.M. Sviluppo Economico n.37/2008 per eseguire gli impianti termici e di condizionamento.
- art. 1 comma 2 lett. d) D.M. Sviluppo Economico n.37/2008 per eseguire gli impianti idrici e sanitari.
Si porgono cordiali saluti,
Il Responsabile del 3° Settore/RUP
Ing. Luca Maria Dima
Ai sensi dell’art. 100 comma 4 «Per le procedure di aggiudicazione di appalti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro le stazioni appaltanti richiedono che gli operatori economici siano qualificati. L’attestazione di qualificazione è rilasciata da organismi di diritto privato autorizzati dall’ANAC. Il sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, articolato in rapporto alle categorie di opere ed all'importo delle stesse è disciplinato dall’allegato II.12. Le categorie di opere si distinguono in categorie di opere generali e categorie di opere specializzate. Il possesso di attestazione di qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da appaltare rappresenta condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione di cui al presente articolo nonché per l’esecuzione, a qualsiasi titolo, dell’appalto.»
Ai sensi dell’art. 2, comma 2, Allegato II.12 del Codice, «la qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico a partecipare alle gare e a eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto.»
Ai sensi dell’art. 30 comma 1 dell’allegato II.12 «Il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l’importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall’impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.»
Ai sensi dell’art. 28 comma 1 dell’allegato II.12 «…gli operatori economici possono partecipare agli appalti di lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 euro qualora in possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico-organizzativo:
a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore all’importo del contratto da stipulare;
b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15 per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l’importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l’importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l’importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);
c) adeguata attrezzatura tecnica».
Se ne deduce che la partecipazione alla detta gara richiede che l’o.e. necessariamente, considerato l’importo complessivo dei lavori superiore a 150.000,00 €, e gli importi della categoria prevalente OS24 e delle categorie scorporabili OG1 e OS30, debba possedere almeno qualificazione nella categoria prevalente OS24 cl. I (altrimenti il frazionamento operato delle categorie finirebbe per eludere quando disposto dall’art. 110 comma 4 in combinato disposto con l’art. 30 comma 1 dell’allegato II.12).
Per pacifica assunzione giurisprudenziale la soglia dei 150.000,00 di cui all’art. 28 richiamato, deve essere riferita alla singola categoria scorporabile e non al valore complessivo dell’appalto, al fine anche di favorire la partecipazione delle imprese, pertanto l’o.e. economico che intenda partecipare, nel caso in cui non disponga dell’attestazione SOA con esclusivo riferimento alle categorie scorporabili, può dimostrare il possesso dei requisiti “semplificati” sopra riportati.
Qualora non in possesso dell’attestazione SOA nella Categoria OS30, inoltre, l’o.e. partecipante dovrà dimostrare di possedere, l’abilitazione di cui al “Regolamento concernente l’attuazione dell’art. 11 quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248/05, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici, approvato condecreto del Ministero dello sviluppo economico n. 37 del 22.01.2008” ad operare nell’ambito dei seguenti rispettivi impianti:
- art. 1 comma 2 lett. a) D.M. Sviluppo Economico n.37/2008 per eseguire gli impianti elettrici;
- art. 1 comma 2 lett. c) D.M. Sviluppo Economico n.37/2008 per eseguire gli impianti termici e di condizionamento.
- art. 1 comma 2 lett. d) D.M. Sviluppo Economico n.37/2008 per eseguire gli impianti idrici e sanitari.
Si porgono cordiali saluti,
Il Responsabile del 3° Settore/RUP
Ing. Luca Maria Dima
17/06/2025 10:04
Quesito #3
Buongiorno, dato che la categoria prevalente OS30 è inferiore a 150 000, è possibile partecipare senza la qualificazione SOA nella categoria OS30 se si è in possesso dei requisiti tecnico/organizzativo? La scrivente impresa possiede la SOA per la categoria OG1.
20/06/2025 18:38
Risposta
Con riferimento al vostro quesito si specifica che nel Disciplinare di gara al par. 3 viene espressamente indicato che la categoria prevalente è la OS24 e non la OS30 da voi menzionata, la quale è una categoria scorporabile.
Qualora lo riteniate pertinente si suggerisce di leggere la risposta al quesito #2, già pubblicato.
Cordiali saluti,
Il Responsabile del 3° Settore/RUP
Ing. Luca Maria Dima
Qualora lo riteniate pertinente si suggerisce di leggere la risposta al quesito #2, già pubblicato.
Cordiali saluti,
Il Responsabile del 3° Settore/RUP
Ing. Luca Maria Dima
19/06/2025 12:08
Quesito #4
Buongiorno la scrivente non trova nel disciplinare il CCNL indicato dall’Amministrazione concedente per il personale impiegato nell’esecuzione dei lavori.
potrei avere deluicidazioni.
Si porgono cordiali saluti
potrei avere deluicidazioni.
Si porgono cordiali saluti
19/06/2025 13:03
Risposta
a pag 9 del disciplinare di gara è specificato "Ai sensi dell’art. 11 comma 2 del D.lgs. n. 36/2023 s.m.i. il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell’attività oggetto dell’appalto, svolta all’impresa anche in maniera prevalente, in conformità al comma 1 e all’allegato I.01 è il Contratto Nazionale F012 - Edili Industria e Cooperative".
distinti saluti
distinti saluti
25/06/2025 10:45
Quesito #5
Salve la scrivente ditta è in possesso della Soa per categoria OG1 IV bis e OG 11 II Possiamo partecipare?
26/06/2025 12:40
Risposta
Con riferimento al quesito posto, si ripropone quanto già esposto in risposta al quesito n. #2 e si riporta di seguito una lettura sistematica del Codice finalizzata a fornire i dovuti chiarimenti.
Ai sensi dell’art. 100 comma 4 «Per le procedure di aggiudicazione di appalti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro le stazioni appaltanti richiedono che gli operatori economici siano qualificati. L’attestazione di qualificazione è rilasciata da organismi di diritto privato autorizzati dall’ANAC. Il sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, articolato in rapporto alle categorie di opere ed all'importo delle stesse è disciplinato dall’allegato II.12. Le categorie di opere si distinguono in categorie di opere generali e categorie di opere specializzate. Il possesso di attestazione di qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da appaltare rappresenta condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione di cui al presente articolo nonché per l’esecuzione, a qualsiasi titolo, dell’appalto.»
Ai sensi dell’art. 2, comma 2, Allegato II.12 del Codice, «la qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico a partecipare alle gare e a eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto.»
Ai sensi dell’art. 30 comma 1 dell’allegato II.12 «Il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l’importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall’impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.»
Ai sensi dell’art. 28 comma 1 dell’allegato II.12 «…gli operatori economici possono partecipare agli appalti di lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 euro qualora in possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico-organizzativo:
a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore all’importo del contratto da stipulare;
b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15 per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l’importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l’importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l’importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);
c) adeguata attrezzatura tecnica».
Se ne deduce che la partecipazione alla detta gara richiede che l’o.e. necessariamente, considerato l’importo complessivo dei lavori superiore a 150.000,00 €, e gli importi della categoria prevalente OS24 e delle categorie scorporabili OG1 e OS30, debba possedere almeno qualificazione nella categoria prevalente OS24 cl. I (altrimenti il frazionamento operato delle categorie finirebbe per eludere quando disposto dall’art. 110 comma 4 in combinato disposto con l’art. 30 comma 1 dell’allegato II.12).
Si rappresenta inoltre che il possesso della categoria OS24 permette anche di attestare che la ditta partecipante possegga i requisiti professionali e tecnico-economici per intervenire in un'area boschiva sottoposta alle tutele previste dal PPTR.
Si porgono cordiali saluti,
Il Responsabile del 3° Settore/RUP
Ing. Luca Maria Dima
Ai sensi dell’art. 100 comma 4 «Per le procedure di aggiudicazione di appalti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro le stazioni appaltanti richiedono che gli operatori economici siano qualificati. L’attestazione di qualificazione è rilasciata da organismi di diritto privato autorizzati dall’ANAC. Il sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, articolato in rapporto alle categorie di opere ed all'importo delle stesse è disciplinato dall’allegato II.12. Le categorie di opere si distinguono in categorie di opere generali e categorie di opere specializzate. Il possesso di attestazione di qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da appaltare rappresenta condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione di cui al presente articolo nonché per l’esecuzione, a qualsiasi titolo, dell’appalto.»
Ai sensi dell’art. 2, comma 2, Allegato II.12 del Codice, «la qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico a partecipare alle gare e a eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto.»
Ai sensi dell’art. 30 comma 1 dell’allegato II.12 «Il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l’importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall’impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.»
Ai sensi dell’art. 28 comma 1 dell’allegato II.12 «…gli operatori economici possono partecipare agli appalti di lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 euro qualora in possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico-organizzativo:
a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore all’importo del contratto da stipulare;
b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15 per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l’importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l’importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l’importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);
c) adeguata attrezzatura tecnica».
Se ne deduce che la partecipazione alla detta gara richiede che l’o.e. necessariamente, considerato l’importo complessivo dei lavori superiore a 150.000,00 €, e gli importi della categoria prevalente OS24 e delle categorie scorporabili OG1 e OS30, debba possedere almeno qualificazione nella categoria prevalente OS24 cl. I (altrimenti il frazionamento operato delle categorie finirebbe per eludere quando disposto dall’art. 110 comma 4 in combinato disposto con l’art. 30 comma 1 dell’allegato II.12).
Si rappresenta inoltre che il possesso della categoria OS24 permette anche di attestare che la ditta partecipante possegga i requisiti professionali e tecnico-economici per intervenire in un'area boschiva sottoposta alle tutele previste dal PPTR.
Si porgono cordiali saluti,
Il Responsabile del 3° Settore/RUP
Ing. Luca Maria Dima
26/06/2025 12:52
Quesito #6
In relazione alla procedura aperta per il progetto "Recupero e valorizzazione del Parco La Mandra", le qualifiche SOA richieste risultano essere OS24, OG1 e OS30, pertanto evidenziamo quanto segue:
1) Per le lavorazioni descritte, potrebbe essere più appropriato sostituire la categoria OS24 con OG13, in quanto quest’ultima risulta essere maggiormente coerente con interventi in ambito forestale, poiché:
OS24: certifica l’impresa a realizzare opere di verde e arredo urbano, abilita l’impresa a svolgere lavori di montaggio e smontaggio di elementi che contribuiscono a migliorare l’aspetto e la fruibilità degli spazi urbani.
OG13: certifica l’impresa a realizzare ”opere di ingegneria naturalistica” attraverso la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di opere necessarie alla difesa del territorio ed al ripristino della compatibilità fra "sviluppo sostenibile" ed ecosistema, comprese tutte le attività forestali, botaniche e zoologiche. Comprende le opere di ripristino, conservazione e recupero naturalistico botanico e faunistico, lavori si sistemazione agraria, e rivegetazione. E’ fondamentale per la tutela e la valorizzazione del territorio, promuovendo interventi che integrano le esigenze dello sviluppo con la salvaguardia dell'ambiente.
Inoltre,
2) Considerando che gli interventi previsti ricadono su una superficie vincolata "Boschi" superiore a un ettaro, si ritiene opportuno prevedere, a pena di esclusione, il requisito dell’iscrizione all’Albo delle imprese boschive della Regione Puglia, ai sensi del REGOLAMENTO REGIONALE 31 luglio 2023, n. 9 art 4 che recita:
Per l’esecuzione di interventi selvicolturali (tagli e cure colturali, tagli fitosanitari, utilizzazione di lotti boschivi in esito a procedure di vendita a evidenza pubblica) in boschi di proprietà o possesso pubblico e in boschi di proprietà privata, di estensione superiore ad 1 ettaro, è necessario il possesso dei requisiti di cui all’art. 7, comma 2, lett. b) fatta eccezione per gli interventi eseguiti in economia quando tale modalità è possibile e/o prevista dalla fonte di finanziamento. In mancanza dei requisiti di cui all’art. 7, comma 2, lett. b), i lavori forestali sono sospesi fino al ripristino delle condizioni stabilite.
1) Per le lavorazioni descritte, potrebbe essere più appropriato sostituire la categoria OS24 con OG13, in quanto quest’ultima risulta essere maggiormente coerente con interventi in ambito forestale, poiché:
OS24: certifica l’impresa a realizzare opere di verde e arredo urbano, abilita l’impresa a svolgere lavori di montaggio e smontaggio di elementi che contribuiscono a migliorare l’aspetto e la fruibilità degli spazi urbani.
OG13: certifica l’impresa a realizzare ”opere di ingegneria naturalistica” attraverso la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di opere necessarie alla difesa del territorio ed al ripristino della compatibilità fra "sviluppo sostenibile" ed ecosistema, comprese tutte le attività forestali, botaniche e zoologiche. Comprende le opere di ripristino, conservazione e recupero naturalistico botanico e faunistico, lavori si sistemazione agraria, e rivegetazione. E’ fondamentale per la tutela e la valorizzazione del territorio, promuovendo interventi che integrano le esigenze dello sviluppo con la salvaguardia dell'ambiente.
Inoltre,
2) Considerando che gli interventi previsti ricadono su una superficie vincolata "Boschi" superiore a un ettaro, si ritiene opportuno prevedere, a pena di esclusione, il requisito dell’iscrizione all’Albo delle imprese boschive della Regione Puglia, ai sensi del REGOLAMENTO REGIONALE 31 luglio 2023, n. 9 art 4 che recita:
Per l’esecuzione di interventi selvicolturali (tagli e cure colturali, tagli fitosanitari, utilizzazione di lotti boschivi in esito a procedure di vendita a evidenza pubblica) in boschi di proprietà o possesso pubblico e in boschi di proprietà privata, di estensione superiore ad 1 ettaro, è necessario il possesso dei requisiti di cui all’art. 7, comma 2, lett. b) fatta eccezione per gli interventi eseguiti in economia quando tale modalità è possibile e/o prevista dalla fonte di finanziamento. In mancanza dei requisiti di cui all’art. 7, comma 2, lett. b), i lavori forestali sono sospesi fino al ripristino delle condizioni stabilite.
01/07/2025 07:38
Risposta
Gentile o.e. con riferimento al quesito n.1 la modifica da Lei richiesta in fase di gara non può trovare accoglimento in quanto in contrasto con le previsioni progettuali assunte dai tecnici incaricati per la redazione della documentazione progettuale i quali hanno ritenuto più coerente, considerate le lavorazioni previste, che le stesse venissero ricondotte alla categoria OS24 e peraltro si rammenta che l'individuazione delle categorie prevalente e scorporabili avviene attraverso una procedimento che tiene conto delle lavorazioni previste nel complesso dell'appalto e non in funzione delle singole voci di costo.
Con riferimento al chiarimento n.2 il richiamo al R.R. n.9/2023 e la richiesta di condizione escludente per gli o.e. non in possesso dell’iscrizione all’Albo delle imprese boschive della Regione Puglia non può essere accolto in quanto:
- in via generale, non possono essere inserite condizioni escludenti non previste dal codice dei contratti le quali risulterebbero peraltro limitanti della possibilità di partecipazione ai bandi di evidenza pubblica finendo per ingenerare forti restrizioni alla platea dei potenziali partecipanti in maniera forzata;
- nel merito si rammenta che ai sensi dell’art. 3 del richiamato regolamento l’iscrizione nell’Albo, all’interno di una delle quattro classi di impresa forestale indicate dall’articolo 15, abilita l’iscritta alla realizzazione di lavori forestali per importi differenti in base alla classe di assegnazione dell’impresa forestale, stabilendo che l’importo oggetto del singolo affidamento, al netto dell’IVA, è stabilito in relazione a ciascuna classe di appartenenza come segue, di cui quella di valore più basso Classe A ricomprende lavori forestali di importo superiore a trecentomila euro (da € 300.001); gli interventi di taglio boschivo previsti dall’appalto in parola sono di gran lunga di importo inferiore alla detta soglia minima.
Si porgono cordiali saluti,
Il RUP
Ing. Luca Maria Dima
Con riferimento al chiarimento n.2 il richiamo al R.R. n.9/2023 e la richiesta di condizione escludente per gli o.e. non in possesso dell’iscrizione all’Albo delle imprese boschive della Regione Puglia non può essere accolto in quanto:
- in via generale, non possono essere inserite condizioni escludenti non previste dal codice dei contratti le quali risulterebbero peraltro limitanti della possibilità di partecipazione ai bandi di evidenza pubblica finendo per ingenerare forti restrizioni alla platea dei potenziali partecipanti in maniera forzata;
- nel merito si rammenta che ai sensi dell’art. 3 del richiamato regolamento l’iscrizione nell’Albo, all’interno di una delle quattro classi di impresa forestale indicate dall’articolo 15, abilita l’iscritta alla realizzazione di lavori forestali per importi differenti in base alla classe di assegnazione dell’impresa forestale, stabilendo che l’importo oggetto del singolo affidamento, al netto dell’IVA, è stabilito in relazione a ciascuna classe di appartenenza come segue, di cui quella di valore più basso Classe A ricomprende lavori forestali di importo superiore a trecentomila euro (da € 300.001); gli interventi di taglio boschivo previsti dall’appalto in parola sono di gran lunga di importo inferiore alla detta soglia minima.
Si porgono cordiali saluti,
Il RUP
Ing. Luca Maria Dima
26/06/2025 15:32
Quesito #7
Si chiede di chiarire il seguente punto, pubblicato oggi con risposta a quesito, in merito ai requisiti di carattere tecnico "Si rappresenta inoltre che il possesso della categoria OS24 permette anche di attestare che la ditta partecipante possegga i requisiti professionali e tecnico-economici per intervenire in un'area boschiva sottoposta alle tutele previste dal PPTR".
Si chiede di conseguenza se è consentito l'avvalimento della Cat. OS24
Si chiede di conseguenza se è consentito l'avvalimento della Cat. OS24
01/07/2025 07:32
Risposta
Con riferimento al quesito posto si conferma la possibilità di avvalersi di altro o.e. con qualificazione nella Cat. OS24.
Si porgono cordiali saluti
Il RUP
Ing. Luca Maria Dima
Si porgono cordiali saluti
Il RUP
Ing. Luca Maria Dima
26/06/2025 15:47
Quesito #8
Buongiorno,
facendo seguito alla gara in oggetto, la scrivente è iscritta al settore ccnl edilizia, chiediamo in sede di presentazione documentazione, l' allegato 3 bisogna inserirlo in sede di presentazione?
è obbligatorio?
Cordiali saluti
facendo seguito alla gara in oggetto, la scrivente è iscritta al settore ccnl edilizia, chiediamo in sede di presentazione documentazione, l' allegato 3 bisogna inserirlo in sede di presentazione?
è obbligatorio?
Cordiali saluti
01/07/2025 07:46
Risposta
Con riferimento al quesito posto, si immagina voglia riferirsi al contratto applicato ai propri dipendenti, il quale non viene con esattezza indicato nella formulazione del quesito da parte dell'o.e. istante, per cui si rappresenta quanto riportato nel disciplinare di gara:
"Ai sensi dell’art. 11 comma 2 del D.lgs. n. 36/2023 s.m.i. il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell’attività oggetto dell’appalto, svolta all’impresa anche in maniera prevalente, in conformità al comma 1 e all’allegato I.0[1] è il Contratto Nazionale F012 - Edili Industria e Cooperative.
Gli operatori economici, ai sensi dell’art. 11 co. 3 del Codice, possono indicare nella propria offerta (cfr. Allegato 1 – Domanda di partecipazione) il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla Stazione Appaltante o dall’Ente concedente, allegando la dichiarazione di equivalenza delle tutele (Art. 11 co. 4 del Codice e ss. mm. ii.) secondo lo schema riportato nell’Allegato 4. Prima di procedere all’affidamento o all’aggiudicazione la S. A. procede alla verifica della suddetta dichiarazione di equivalenza delle tutele con le modalità di cui all’art. 110 del Codice."
Si rammenta inoltre ai sensi dell'art. 3 comma 2 dell'all. I.01 "Per gli appalti relativi al settore dell'edilizia, si considerano equivalenti, nei limiti di quanto previsto dal comma 1, i contratti collettivi nazionali di lavoro classificati mediante codice unico alfanumerico CNEL/INPES F012, F015, F018."
Per detti contratti quindi, valendo la presunzione dell'equivalenza, non è richiesto di caricare la relativa dichiarazione di equivalenza.
Il RUP
Ing. Luca Maria Dima
"Ai sensi dell’art. 11 comma 2 del D.lgs. n. 36/2023 s.m.i. il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell’attività oggetto dell’appalto, svolta all’impresa anche in maniera prevalente, in conformità al comma 1 e all’allegato I.0[1] è il Contratto Nazionale F012 - Edili Industria e Cooperative.
Gli operatori economici, ai sensi dell’art. 11 co. 3 del Codice, possono indicare nella propria offerta (cfr. Allegato 1 – Domanda di partecipazione) il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla Stazione Appaltante o dall’Ente concedente, allegando la dichiarazione di equivalenza delle tutele (Art. 11 co. 4 del Codice e ss. mm. ii.) secondo lo schema riportato nell’Allegato 4. Prima di procedere all’affidamento o all’aggiudicazione la S. A. procede alla verifica della suddetta dichiarazione di equivalenza delle tutele con le modalità di cui all’art. 110 del Codice."
Si rammenta inoltre ai sensi dell'art. 3 comma 2 dell'all. I.01 "Per gli appalti relativi al settore dell'edilizia, si considerano equivalenti, nei limiti di quanto previsto dal comma 1, i contratti collettivi nazionali di lavoro classificati mediante codice unico alfanumerico CNEL/INPES F012, F015, F018."
Per detti contratti quindi, valendo la presunzione dell'equivalenza, non è richiesto di caricare la relativa dichiarazione di equivalenza.
Il RUP
Ing. Luca Maria Dima